Art. 7.
(Relazioni del Ministro della difesa).

      1. Con il disegno di legge di programmazione di cui all'articolo 2, comma 1, e successivamente con cadenza biennale, il Ministro della difesa presenta:

          a) una relazione sugli aspetti politico-militari della sicurezza nazionale nel medio periodo, integrata con l'illustrazione degli orientamenti strategici posti a base della pianificazione sessennale in riferimento agli impegni internazionali dell'Italia e alle esigenze nazionali di sicurezza;

          b) una relazione illustrativa della struttura organica dei comandi e degli organi direttivi centrali e periferici, nonché delle unità, dei reparti e degli enti delle Forze armate e della loro prevista evoluzione;

          c) una relazione sulla consistenza dei sistemi d'arma, dei mezzi, degli equipaggiamenti e delle opere destinati alla difesa nazionale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente;

 

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          d) una relazione sull'attuazione dei programmi autorizzati con la legge di programmazione per la difesa;

          e) una relazione sullo stato di avanzamento e sulle prospettive dei programmi di ricerca e di sviluppo per la difesa in corso.